L’attività di ordinaria amministrazione del Condominio è stabilita dall’Art. 1130 del Codice Civile e comprende:
1) L’esecuzione delle delibere assembleari e curare l’osservanza del regolamento di Condominio;
2) Disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
4) Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio
E’ diritto di ogni Condomino, anche in corso di gestione, consultare presso il nostro ufficio le fatture relative agli anni passati e a l’anno corrente.